Tra le richieste di traduzioni più frequenti dei nostri clienti vi sono le procure.
Le suddette hanno diversi significati, poiché il termine stesso non viene attribuito ad un’unica tipologia di atto.
La procura , anche detta delega, nella fattispecie dell’ordinamento civile italiano, esprime un atto giuridico con il quale un soggetto conferisce ai terzi il potere di rappresentarlo compiendo atti in suo nome.
Sovente, le richieste che ci pervengono sono relative agli atti notarili determinanti le condizioni per gli atti di vendita di beni immobiliari e mobiliari. Nel caso delle richieste sopracitate, viene conferito il potere per mezzo della procura speciale, che ha per oggetto il compimento di un determinato atto ed i correlati atti necessari al fine del suo compimento; o mediante procura generale, la quale conferisce potere autoritativo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, contrariamente alla procura speciale.
Nella sfera delle commissioni relative alle traduzioni giuridiche, vi è per la maggiore la procura ad litem, c.d. procura alle liti. Trattasi di un negozio giuridico conferito ad un difensore legale, in rappresentanza e difesa della parte in causa. Il mandato può essere conferito mediante atto pubblico o con scrittura privata.
Questo tipo di traduzioni, per essere ufficiali e dunque presentabili alle istituzioni, necessitano della procedura di giuramento, detta asseverazione. Il traduttore incaricato giura di aver tradotto fedelmente il contenuto del documento originale dinanzi ad un pubblico ufficiale del Tribunale o del Giudice di Pace. Con l’apposizione dei timbri e la sottoscrizione da parte del cancelliere, la traduzione viene resa ufficiale per far valere il documento secondo la legge.
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